Per comprendere cosa sia il welfare bilaterale, credo che prima sia opportuno iniziare a definire brevemente il welfare statale/sociale.
Allora, il termine inglese welfare, tradotto letteralmente in italiano, significherebbe “benessere”.
Ma calato in un realtà politico-sociale, il termine welfare viene inteso come “welfare sociale/statale”, ovvero, un benessere che deriva dall’aiuto che lo Stato riesce a fornire ai propri cittadini.
A differenza del welfare sociale, dove è lo Stato ad intervenire in prima persona, il welfare bilaterale si sviluppa grazie alla contrattazione collettiva nazionale, (o di secondo livello), e grazie alla cooperazione tra enti e fondi bilaterali, che provvedono all’erogazione di servizi a favore dei lavoratori.
Inoltre, è giusto sottolineare, che anche tra welfare aziendale e bilaterale vi è una piccola ma sostanziale differenza.
Ovvero, mentre il welfare aziendale è tendenzialmente orientato verso aziende di medio-alto livello, che godono di una forte rappresentatività a livello nazionale, il welfare bilaterale, invece, va a sostegno di quelle realtà aziendali medio-piccole, tutelando principalmente quei lavoratori impiegati in settori più marginali, e che di conseguenza, non possiedono un’adeguata rappresentanza sul territorio.
Nello specifico, gli enti bilaterali sono disciplinati dall’art. 2 del D.L.gs del 10 Settembre 2003 n.276, e così come si intuisce un po' dalla parola “bilaterale”, tali enti esprimono contestualmente una doppia funziona di rappresentanza, che tutela sia i lavoratori che i datori di lavoro.
Di conseguenza, l’istituzione di un ente bilaterale, avviene grazie all’incontro tra le rappresentanze dei datori di lavoro (associazioni sindacali datoriali) e quelle dei lavoratori (associazioni sindacali), che in sede di contrattazione collettiva, decidono, con un atto separato, di costituire un ente bilaterale.
In seguito, all’ente appena costituito, verranno affidate tutte quelle pratiche tecniche, atte a definire e consolidare gli aspetti legati all’occupazione, sostenendo lo sviluppo delle attività di welfare aziendale.
L'ordinamento italiano, non prevede una specifica cornice normativa per la costituzione di un ente bilaterale.
Quindi, date le finalità dell’ente bilaterale, la categoria comunemente scelta dalle parti sociali per la sua costituzione è quella di associazione.
Fatta questa doverosa premessa, l’ente bilaterale, in quanto associazione, si finanzia principalmente grazie ai contributi dei propri iscritti.
La riscossione di tali contributi, avverrà secondo le modalità scelte in sede di contrattazione collettiva da parte delle associazioni sindacali e datoriali di riferimento.
ATECA è un’associazione sindacale datoriale, la cui mission è quella di tutelare gli interessi dei datori di lavoro e di tutti i liberi professionisti.
Tra l'altro, in ambito di Welfare Bilaterale, è giusto ricordarti che, ATECA è partner di Ebinail (Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro), il quale ha natura associativa ed è apartitico.
Infatti, Ebinail si pone come un moderno spazio di confronto tra datore di lavoro e lavoratori, in relazione a tutte quelle attività disciplinate dall'approvazione dei Contratti Collettivi.
L’azione di ATECA è ispirata da principi solidaristici e di aggregazione sociale, che trovano fondamento nell’art. 39 della Costituzione italiana.
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