Tutte le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono raccolte all’interno del Testo Unico saute e sicurezza emanto con il D.Lgs 81/08.
Ma nel corso del tempo, proprio in ambito di sicurezza sul lavoro, sono state introdotte delle integrazioni normative.
Tali integrazioni, sono andate a disciplinare in modo più incisivo tutto ciò che riguarda le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, con un occhio di “riguardo” soprattutto alle eventuali violazioni commesse dal datore di lavoro.
Fatta questa doverosa premessa, cerchiamo di capire quali sono state le integrazioni normative, ed i relativi effetti prodotti in termini di sanzioni.
Il D.Lgs 151 è entrato in vigore il 24 Settembre del 2015, andando ad integrare il D.Lgs 81/08 per ciò che concerne l’aspetto legato alle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Nello specifico, tale D.Lgs 151/2015 è andata a modificare l’articolo 14 del Testo Unico salute e sicurezza 81/08 nei seguenti aspetti:
Nel caso in cui, il datore di lavoro dovesse omettere di fornire la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori addetti al primo soccorso, all’antincendio e all’ RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), a seconda dei casi, è previsto un raddoppio se non una triplicazione dell’importo delle sanzioni.
Infatti, le integrazioni introdotte dal D.Lgs 151/2015, sono andate a modificare quelle che erano le sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs 81/08, raddoppiando l’importo delle sanzioni, se la violazione viene commessa a più di 5 lavoratori, e addirittura triplicandolo se i lavoratori sono più di 10.
Inoltre, a corredo dell’aumento delle sanzioni, vi è anche la possibilità di sospendere l’attività imprenditoriale.
Le modifiche appena illustrate nel paragrafetto precedente, compresa la sospensione dell’attività, sono state introdotte nel Testo Unico 81/08 grazie alla modifica dell’articolo 14 D.Lgs (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”).
In funzione al provvedimento della sospensione dell’attività, le nuove integrazioni hanno previsto un arrotondamento degli importi relativi alla cosiddetta “somma aggiuntiva”.
In effetti, a seguito delle modifiche, il pagamento di tale somma aggiuntiva, funge da presupposto per la revoca della sospensione dell’attività da parte dell’organo di vigilanza.
Tra l’altro, all’interno del comma 5/bis dell’art. 14, c’è specificato, che la revoca della sospensione dell’attività viene concessa previo il pagamento del 25% della somma aggiuntiva prevista.
ATECA è un’associazione sindacale datoriale del settore terziario, che nasce con lo scopo di rappresentare gli interessi aziendali e di tutti coloro svolgono la libera professione.
Noi di ATECA offriamo diversi servizi alle aziende, sia direttamente che in partnership con società ed Enti, tra i quali non poteva mancare la formazione per salute e sicurezza sul lavoro, disciplinato dal D.Lgs 81/08.
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Tutto ciò, è reso possibile grazie alla collaborazione con il nostro partner OPN EBINAIL (Organismo Paritetico Bilaterale Intersettoriale del Lavoro), promotore della creazione di percorsi formativi in ambito salute e sicurezza sul lavoro, rispettando tutte quelle che sono le direttive riportate nel Testo Unico Sulla Sicurezza, tramuto in D.L. gs 81/08.
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