Il capitolo normativo che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro si arricchisce di nuovi provvedimenti in ambito antincendio.
Prima delle recenti modifiche, che vedremo di seguito, il testo di riferimento per ciò che concerne l’antincendio era il D.M. del 10 Marzo del 1998, il quale è stato sostituito dal D.M. del 2 Settembre del 2021, il quale, a sua volta, a distanza di un anno, è stato integrato con ben 3 nuovi D.M. (Decreti Ministeriali).
Tali nuovi D.M. sono stati approvati in successione nei primissimi giorni di Settembre, ovvero il 01/09/22, 02/09/22 e il 03/09/22, ed entreranno in vigore rispettivamente il 25/09/22, il 4/10/22 ed infine il 29/10/22.
Con l’introduzione del D.M. 01/09/22, denominato “Decreto Controlli”, sono state introdotte le seguenti novità:
In pratica, con l’introduzione dei due allegati del D.M. del 1° Settembre, si definiscono tutti i criteri e le modalità di controllo e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e di tutti i sistemi di sicurezza antincendio.
Ma soprattutto, in merito al 2° allegato, viene sottolineato come, coloro i quali saranno addetti ad effettuare tali controlli di cui all’allegato 1, dovranno seguire dei percorsi di formazione tecnica per essere abilitati a gestire la sicurezza sul lavoro in funzione dell'antincendio.
Sempre nel D.M. del 1° Settembre, vengono specificate anche tutte le modalità in cui dovranno essere effettuate le misure di sorveglianza agli impianti, alle attrezzature e a tutti i sistemi di sicurezza.
Di conseguenza, tutte le procedure di sorveglianza, dovranno essere svolte da parte dei lavoratori che regolarmente frequentano le aree di lavoro che sono oggetto di misure antincendio.
Ovviamente, i lavoratori in questione dovranno essere obbligatoriamente formati per questo tipo di attività, e dovranno anche redigere delle liste di controllo, dove riportare lo stato di efficienza delle attrezzature adibite alla sicurezza antincendio.
Con l’introduzione del D.M. del 02/09/22 sono stati definiti tutti i criteri in merito alla gestione dell’antincendio sia durante le normali situazioni di operatività corrente, che durante le fasi di eventuali emergenze.
Quindi, vengono definiti:
Le principali novità operative introdotte dal D.M. del 2 Settembre per la gestione dei servizi antincendio sono:
In pratica, volendo sintetizzare la novità di maggior rilievo introdotta dal D.M. del 2 Settembre, si potrebbe dire, che rispetto a prima, il rischio incendio non si valuta più solo in relazione al numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ma anche in funzione al numero di tutti gli eventuali “occupanti” che saranno presenti, a qualsiasi titolo, all’interno dell’attività.
Tali misure prevedono:
Il datore di lavoro, dovrà redigere un piano antincendio per le emergenze nel caso dovessero sussistere le seguenti condizioni:
P.S.
Tutte le misure finora elencate nei 3 diversi D.M. devono essere applicate nei seguenti luoghi di lavoro:
Come hai avuto modo di vedere, il settore che riguarda la cura della salute e della sicurezza sul lavoro è sempre in constante aggiornamento.
Di conseguenza, noi di ATECA, in quanto associazione sindacale datoriale, siamo sempre molto attenti a tutto ciò che possa riguardare le responsabilità di un datore di lavoro, il quale deve assicurare ai propri collaboratori di lavoro in un regime di massima sicurezza.
A tal proposito, ti ricordiamo, che ATECA offre diversi servizi alle aziende, tra cui la formazione in ambito sicurezza sul lavoro, rispettando tutte le indicazioni riportate nel D.L.gs 81/08.
Inoltre, ci teniamo a dirti, che al fine di soddisfare pienamente le esigenze di formazione dei datori di lavoro, nonché dei lavoratori stessi, i programmi formativi di ATECA sono stati realizzati grazie alla collaborazione con il nostro partner 2Power.it, il quale, oltre ad essere un ente di certificazione riconosciuto a livello nazionale, si avvale di innovative piattaforme digitali, al fine di offrire un percorso formativo che risponda a tutte le esigenze dei discenti.
Quindi, nel caso dovessi avere l’esigenza di programmare un percorso formativo in ambito salute e sicurezza sul lavoro, non esitare a contattarci. Saremo ben lieti di darti tutte le spiegazioni del caso.
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