18 Jun
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Il capitolo normativo che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro si arricchisce di nuovi provvedimenti in ambito antincendio.

Prima delle recenti modifiche, che vedremo di seguito, il testo di riferimento per ciò che concerne l’antincendio era il D.M. del 10 Marzo del 1998, il quale è stato sostituito dal D.M. del 2 Settembre del 2021, il quale, a sua volta, a distanza di un anno, è stato integrato con ben 3 nuovi D.M. (Decreti Ministeriali).

Tali nuovi D.M. sono stati approvati in successione nei primissimi giorni di Settembre, ovvero il 01/09/22, 02/09/22 e il 03/09/22, ed entreranno in vigore rispettivamente il 25/09/22, il 4/10/22 ed infine il 29/10/22.

Salute e sicurezza sul lavoro: ecco i contenuti del D.M. sull’antincendio del 1° Settembre

Con l’introduzione del D.M. 01/09/22, denominato “Decreto Controlli”, sono state introdotte le seguenti novità:

  • attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio (allegato I)
  • qualificazione dei tecnici manutentori, tramite specifici percorsi di formazione (allegato II)

In pratica, con l’introduzione dei due allegati del D.M. del 1° Settembre, si definiscono tutti i criteri e le modalità di controllo e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e di tutti i sistemi di sicurezza antincendio.

Ma soprattutto, in merito al 2° allegato, viene sottolineato come, coloro i quali saranno addetti ad effettuare tali controlli di cui all’allegato 1, dovranno seguire dei percorsi di formazione tecnica per essere abilitati a gestire la sicurezza sul lavoro in funzione dell'antincendio.  

Sempre nel D.M. del 1° Settembre, vengono specificate anche tutte le modalità in cui dovranno essere effettuate le misure di sorveglianza agli impianti, alle attrezzature e a tutti i sistemi di sicurezza. 

Di conseguenza, tutte le procedure di sorveglianza, dovranno essere svolte da parte dei lavoratori che regolarmente frequentano le aree di lavoro che sono oggetto di misure antincendio.

Ovviamente, i lavoratori in questione dovranno essere obbligatoriamente formati per questo tipo di attività, e dovranno anche redigere delle liste di controllo, dove riportare lo stato di efficienza delle attrezzature adibite alla sicurezza antincendio. 

Salute e sicurezza sul lavoro: ecco i contenuti del D.M. sull’antincendio del 2 Settembre

Con l’introduzione del D.M. del 02/09/22 sono stati definiti tutti i criteri in merito alla gestione dell’antincendio sia durante le normali situazioni di operatività corrente, che durante le fasi di eventuali emergenze.

Quindi, vengono definiti: 

  • caratteristiche dei piani di emergenza
  • la formazione ed informazione da fornire ai lavoratori, in funzione del rischio incendio presente
  • le modalità di designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, compresi i requisiti dei docenti.

Le principali novità operative introdotte dal D.M. del 2 Settembre per la gestione dei servizi antincendio sono:

  • la classificazione delle attività e la tipologia di formazione e aggiornamento. A differenza del DM 10 marzo 1998, dove le classificazioni venivano fatte indicando il rischio come basso, medio ed elevato, con il nuovo DM, tale classificazione viene suddivisa con attività di livello 1, 2 e 3, correlandone la tipologia di corsi di formazione e aggiornamento di tipo 1, 2 e 3
  • la periodicità quinquennale per l’aggiornamento della formazione
  • l’introduzione di metodi di apprendimento innovativi, anche in modalità F.A.D. (formazione a distanza) sincrona, e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi
  • il contenuto dei programmi di aggiornamento.

In pratica, volendo sintetizzare la novità di maggior rilievo introdotta dal D.M. del 2 Settembre, si potrebbe dire, che rispetto a prima, il rischio incendio non si valuta più solo in relazione al numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ma anche in funzione al numero di tutti gli eventuali “occupanti” che saranno presenti, a qualsiasi titolo, all’interno dell’attività.

Salute e sicurezza sul lavoro: ecco i contenuti del D.M. sull’antincendio del 3 Settembre

Con l'introduzione del D.M. del 3 Settembre, sono state introdotte delle nuove misure in merito ai criteri generali per l’attuazione di misure di prevenzione e contenimento del rischio d’ incendio presente in azienda. 

Queste nuove misure, che ora vedremo nel dettaglio, vengono applicate in tutti i luoghi di lavoro, ad eccezione dei cantieri temporanei o mobili. 


Tali misure prevedono:

  • la valutazione dei rischi di incendio che dev’essere complementare a quella del rischio esplosione, qualora prevista, ai sensi del titolo XI del D.Lgs.81/08 e deve rispettare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. 
Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio (livello1) la valutazione viene effettuata seguendo l’allegato I del DM 03.09.2021. Mentre, per tutte le altre attività (quelle soggette al controllo dei VVF) i criteri di valutazione devono riferirsi al DM 3.08.2015 (RTO – Nuovo codice di Prevenzione Incendi)
  • i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

Decreto Antincendio: gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, dovrà redigere un piano antincendio per le emergenze nel caso dovessero sussistere le seguenti condizioni:

  1. presenti almeno 10 lavoratori sul luogo di lavoro
  2. indipendentemente dal numero dei lavoratori,  anche in luogo di lavoro aperto, laddove siano contemporaneamente presenti più di 50 persone
  3. luogo di lavoro in cui si svolgono le attività elencate nell’allegato 1 al Dpr 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.

P.S.

Tutte le misure finora elencate nei 3 diversi D.M. devono essere applicate nei seguenti luoghi di lavoro:

  • In tutti i luoghi dell’azienda in cui vengono svolte attività lavorative, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi e di tutti i terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
  • Nei cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).

Assistenza ATECA

Come hai avuto modo di vedere, il settore che riguarda la cura della salute e della sicurezza sul lavoro è sempre in constante aggiornamento.

Di conseguenza, noi di ATECA, in quanto associazione sindacale datoriale, siamo sempre molto attenti a tutto ciò che possa riguardare le responsabilità di un datore di lavoro, il quale deve assicurare ai propri collaboratori di lavoro in un regime di massima sicurezza.

A tal proposito, ti ricordiamo, che ATECA offre diversi servizi alle aziende, tra cui la formazione in ambito sicurezza sul lavoro, rispettando tutte le indicazioni riportate nel D.L.gs 81/08

Inoltre, ci teniamo a dirti, che al fine di soddisfare pienamente le esigenze di formazione dei datori di lavoro, nonché dei lavoratori stessi, i programmi formativi di ATECA sono stati realizzati grazie alla collaborazione con il nostro partner 2Power.it, il quale, oltre ad essere un ente di certificazione riconosciuto a livello nazionale, si avvale di innovative piattaforme digitali, al fine di offrire un percorso formativo che risponda a tutte le esigenze dei discenti.  

Quindi, nel caso dovessi avere l’esigenza di programmare un percorso formativo in ambito salute e sicurezza sul lavoro, non esitare a contattarci. Saremo ben lieti di darti tutte le spiegazioni del caso.

Infine, qualora dovessi condividere i nostri ideali, e volessi sostenere tale progetto sindacale datoriale, sappi che noi di ATECA ti offriamo anche la possibilità di diventare nostro socio.

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