Accordi sindacali in materia di privacy

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).

Il datore di lavoro non può installare un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro per controllare a distanza l’attività lavorativa dei propri dipendenti. Può installarlo solo per i seguenti motivi:

  • Sicurezza sul luogo di lavoro, perché vi possono essere dei pericoli a cui sono espositi i lavoratori;
  • Tutela del patrimonio aziendale, perché vi sono rischi di danneggiamenti agli impianti produttivi;
  • Particolari esigenze produttive, poiché è necessario tenere sotto controllo un determinato sistema produttivo a ciclo continuo.

Non basta ottenere l’ok da parte dei dipendenti affinché il datore di lavoro possa legittimamente installare apparecchiature di videosorveglianza sul luogo di lavoro. Infatti, ai fini del corretto rispetto della procedura prevista dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 (cd. “Statuto dei Lavoratori”), nonostante il consenso all’installazione delle telecamere o di altri strumenti da cui possa derivare il controllo a distanza sull’attività dei lavoratori venga espresso dalla totalità delle persone che prestano la propria attività in azienda, ciò non sottrae il datore di lavoro dall’obbligo di ottenere l’accordo sindacale.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50919 del 17 dicembre 2019

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